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Sez. 2, Sentenza n. 797 del 06/02/1979 (Rv. 396974 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MANCATA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-02-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396974-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - MANCATA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*

L'omessa indicazione degli articoli di legge la cui violazione e denunciata al giudice di legittimita, non comporta l'inammissibilita del ricorso, quando, da una interpretazione dell'atto nel suo insieme, sia possibile desumere il contenuto delle singole censure e procedere alla identificazione dei limiti dell'impugnazione. (Conf 5299/77, mass n 388959).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)