Sez. 2, Sentenza n. 5299 del 07/12/1977 (Rv. 388959 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - REQUISITI - OMESSA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO - REQUISITI - OMESSA INDICAZIONE DEGLI ARTICOLI DI LEGGE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il requisito relativo all'esposizione dei motivi e alla indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, richiesto a pena di inammissibilita del ricorso per Cassazione dall'art 366, n 4, cod proc civ, e previsto al fine della specifica individuazione della censura mossa alla decisione impugnata, in modo da rendere possibile l'Esercizio della funzione giurisdizionale di legittimita da parte della Corte di Cassazione, onde e inammissibile un motivo nel solo caso che, per la sua genericita e la mancata demarcazione dei limiti del gravame, non consenta l'individuazione delle ragioni per cui e richiesta la Cassazione. Conseguentemente, l'omessa indicazione degli articoli di legge, la cui violazione e denunciata al giudice di legittimita, non comporta l'inammissibilita del ricorso quando, da un'interpretazione dell'atto nel suo insieme, sia possibile desumere il contenuto delle singole censure e procedere alla identificazione dei limiti dell'impugnazione. (Conf 308/75, mass n 373538; (Conf 1503/74, mass n 369624).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)