Sez. 1, Sentenza n. 8944 del 07/10/1986 Ud. (dep. 10/08/1987) Rv. 176507 - 01
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - REVOCA - RIFIUTO DI ASSISTENZA TECNICA - VALORE DI REVOCA - ESCLUSIONE.*
DIFESA E DIFENSORI - DI FIDUCIA - REVOCA - RIFIUTO DI ASSISTENZA TECNICA - VALORE DI REVOCA - ESCLUSIONE.*
Non costituisce revoca della nomina del difensore di fiducia, la dichiarazione inserita nel processo verbale, con la quale l'imputato affermi di non riconoscere la Corte, di non volersi difendere e di non volere delegare nessuno a difenderlo. Tale espressione infatti rappresenta solo una radicale contestazione del giudizio con un ideale rifiuto di qualunque Forma di difesa, personale e tecnica, e non può avere Rilevanza processuale, poiché non manifesta la volontà di incidere sul rapporto fiduciario instaurato con il suo legale. (V mass n 167003; (V mass n 147497; (Conf mass n 152687).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)