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Sez. U, Sentenza n. 9 del 12/12/1981 Ud. (dep. 10/03/1982) Rv. 152687 - 01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - REVOCA - RINUNCIA DELL'IMPUTATO ALLA DIFESA TECNICA - ASSISTENZA DIFENSIVA ESPLETATA DOPO L'ANZIDETTA RINUNCIA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1981-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/152687-01

DIFESA E DIFENSORI - DI UFFICIO - REVOCA - RINUNCIA DELL'IMPUTATO ALLA DIFESA TECNICA - ASSISTENZA DIFENSIVA ESPLETATA DOPO L'ANZIDETTA RINUNCIA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*

La rinuncia dell'imputato alla difesa d'ufficio è un atto improduttivo di effetti giuridici; Ond'è che l'assistenza difensiva espletata dopo l'anzidetta dichiarazione di rinuncia è del tutto legittima. (nella specie si è disattesa la deduzione della nullità degli Atti compiuti con l'assistenza del difensore dopo la rinuncia dell'imputato alla difesa tecnica). Nulla in termini.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 128 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 128 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 133 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)