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Sez. L, Sentenza n. 6023 del 02/12/1985 (Rv. 443166 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - COLLEGAMENTO FRA DUE SOCIETÀ - PROPRIETÀ IN CAPO AD UNA DI ESSE DI PARTE DELLE AZIONI DELL'ALTRA - SUCCESSIVA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO TALI SOCIETÀ - RAPPORTI DI LAVORO DISTINTI.*
Stato
decisa il 1985-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/443166-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - COLLEGAMENTO FRA DUE SOCIETÀ - PROPRIETÀ IN CAPO AD UNA DI ESSE DI PARTE DELLE AZIONI DELL'ALTRA - SUCCESSIVA PRESTAZIONE DI ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO TALI SOCIETÀ - RAPPORTI DI LAVORO DISTINTI.*

Il collegamento fra due società, che implichi la gestione di attività economiche coordinate e la proprietà in capo ad una di esse di parte delle azioni dell'altra può aver Rilevanza dal punto di vista economico, ma non determina l'esistenza di un soggetto giuridico, e nemmeno di un centro di impostazione di rapporti, autonomo rispetto alle società stesse, le quali, pertanto, mantengono ciascuna la propria personalità giuridica, con la conseguenza che, ove non sia configurabile l'ipotesi di un trasferimento di azienda fra le medesime società o quella di un comando o distacco del dipendente dall'una all'altra delle società collegate (nella quale ipotesi il rapporto di lavoro rimane unico e continua con la società distaccante), la successiva prestazione della propria attività presso tali società da parte di un medesimo lavoratore dà luogo non già ad un unico rapporto, ma a rapporti di lavoro distinti". (Conf 3822/82, mass n 421789).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)