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Sez. 2, Sentenza n. 2272 del 05/07/1968 (Rv. 334545 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE- MOMENTO IN CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - SUCCESSIVI AGGRAVAMENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1968-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/334545-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS- PENSIONE DI INVALIDITA IN PARTICOLARE- MOMENTO IN CUI L'INVALIDITA DEVE RIFERIRSI - SUCCESSIVI AGGRAVAMENTI - IRRILEVANZA.*

Lo stato di invalidita, in tema di Assicurazione obbligatoria, deve essere accertato in base alle condizioni dell'assicurato esistenti al momento della presentazione della domanda di pensione in Sede amministrativa. Pertanto, non puo tenersi conto dei successivi aggravamenti delle condizioni medesime anche se, rispetto allo stato morboso preesistente, tali aggravamenti potessero ipotizzarsi come probabili. (Conf. 943-65).*

Riferimenti normativi: Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)