Sez. 1, Sentenza n. 1706 del 20/06/1988 Cc. (dep. 16/07/1988) Rv. 178869 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IN TEMA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE - OBBLIGO PER IL PRETORE - AI FINI DELLA MOTIVAZIONE - RINVIO IMPLICITO OD ESPLICITO AI MOTIVI DI RINVIO A GIUDIZIO O CONTENUTI IN UNA SENTENZA DI CONDANNA NON DEFINITIVA - INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DI ELEMENTI CONCRETI CONSIDERATI - SPIEGAZIONE DEL FONDAMENTO DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE - NECESSITÀ.*
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PROCEDIMENTO - IN TEMA DI LOTTA ALLA DELINQUENZA MAFIOSA - AUTONOMIA RISPETTO AL PROCEDIMENTO PENALE - OBBLIGO PER IL PRETORE - AI FINI DELLA MOTIVAZIONE - RINVIO IMPLICITO OD ESPLICITO AI MOTIVI DI RINVIO A GIUDIZIO O CONTENUTI IN UNA SENTENZA DI CONDANNA NON DEFINITIVA - INSUFFICIENZA DELLA MOTIVAZIONE - INDICAZIONE DI ELEMENTI CONCRETI CONSIDERATI - SPIEGAZIONE DEL FONDAMENTO DELLA PERICOLOSITÀ SOCIALE - NECESSITÀ.*
In tema di lotta alla delinquenza mafiosa la autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al procedimento penale impone al giudice della prevenzione, qualora fondi il suo giudizio su elementi probatori tratti da procedimenti penali in corso, di provvedere ad una propria autonoma valutazione di detti elementi nel senso che non basta il riferimento generico ad eventuali provvedimenti coercitivi od all'ordinanza di rinvio a giudizio e nemmeno ad una sentenza di condanna non definitiva, ossia il rinvio, implicito od esplicito alla motivazione adottata dal giudice penale, ma è necessario sempre che esso giudice esprima il suo autonomo giudizio, non solo indicando gli elementi concreti presi in considerazione, ma anche spiegando le ragioni per le quali tali elementi conducono ad un accertamento di pericolosità sociale, comune o qualificata. (V mass n 176554).*
Riferimenti normativi: Legge 31/05/1965 num. 575 art. 1, Legge 13/09/1982 num. 646 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)