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Sez. 1, Sentenza n. 2482 del 03/10/1973 (Rv. 365908 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI; TITOLI DI CREDITO - AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - DENUNCIA CON INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE E SENZA PRODUZIONE DEL CERTIFICATO PERITALE DEL COMITATO DIRETTIVO DEGLI AGENTI DI CAMBIO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE DICHIARATO ED INVITO AL CONTRIBUENTE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREDETTO CERTIFICATO - AMMISSIBILITA - MAGGIOR TRIBUTO RICHIESTO DOPO LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO - NATURA COMPLEMENTARE - ESCLUSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365908-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI; TITOLI DI CREDITO - AZIONI NON QUOTATE IN BORSA - DENUNCIA CON INDICAZIONE DEL VALORE NOMINALE E SENZA PRODUZIONE DEL CERTIFICATO PERITALE DEL COMITATO DIRETTIVO DEGLI AGENTI DI CAMBIO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL VALORE DICHIARATO ED INVITO AL CONTRIBUENTE PER LA PRESENTAZIONE DEL PREDETTO CERTIFICATO - AMMISSIBILITA - MAGGIOR TRIBUTO RICHIESTO DOPO LA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO - NATURA COMPLEMENTARE - ESCLUSIONE - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

In tema di imposta di successione, qualora il contribuente denunci azioni non quotate in borsa indicandone il valore nominale e senza produrre il certificato peritale del comitato direttivo degli agenti di cambio, in violazione dell'Obbligo fattogli dall'art 11, sesto comma, del DL 8 marzo 1945 n 90, nessuna disposizione di legge vieta all'ufficio di applicare l'imposta sul valore dichiarato ed invitare nello stesso tempo il contribuente a produrre il detto certificato peritale. In tal caso, venendo frazionata in due fasi la liquidazione dell'imposta principale, non ha natura complementare il maggior tributo richiesto dall' ufficio dopo la presentazione del certificato peritale da parte del contribuente; in conseguenza, non e necessaria la notifica dell'avviso di accertamento di cui all'art 20 del RD 7 agosto 1936, n 1639.*

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Legge 08/03/1945 num. 90 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)