diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 3678 del 13/04/1987 (Rv. 452611 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI; TITOLI DI CREDITO - MODIFICAZIONE DI PRECEDENTE VALUTAZIONE - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NOTIFICAZIONE DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO DI QUELLO PRECEDENTE - CONSEGUENZE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN BORSA - VALORE DICHIARATO IN BASE AL CERTIFICATO PERITALE DEL COMITATO DIRETTIVO DEGLI AGENTI DI CAMBIO - RETTIFICA CON PRODUZIONE DI UN SECONDO CERTIFICATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE COMPLEMENTARE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1987-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452611-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - VALUTAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI; TITOLI DI CREDITO - MODIFICAZIONE DI PRECEDENTE VALUTAZIONE - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NOTIFICAZIONE DI ACCERTAMENTO INTEGRATIVO DI QUELLO PRECEDENTE - CONSEGUENZE - AZIONI ED OBBLIGAZIONI NON QUOTATE IN BORSA - VALORE DICHIARATO IN BASE AL CERTIFICATO PERITALE DEL COMITATO DIRETTIVO DEGLI AGENTI DI CAMBIO - RETTIFICA CON PRODUZIONE DI UN SECONDO CERTIFICATO - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE - LIQUIDAZIONE COMPLEMENTARE - NECESSITÀ - SUSSISTENZA.*

Con riguardo all'imposta di donazione e di successione, l'amministrazione finanziaria, ove intenda modificare una precedente valutazione di valore ha l'Obbligo di notificare, prima che il termine di prescrizione sia decorso, un accertamento che completi ed integri quello precedente, in tal modo realizzando l'esatta osservanza degli artt. 20 e 21 del R.d.l. 7 agosto 1936 n. 1639. Pertanto nel caso di azioni ed obbligazioni, cadute in successione, e non iscritte nel listino di borsa, il valore dichiarato in base al certificato peritale del comitato direttivo degli agenti della borsa (C.d.a.C.), ai sensi dell'art. 11 del d.l.l.T. 8 marzo 1945 n. 90, non può essere rettificato dall'amministrazione finanziaria sulla base di un secondo certificato C.d.a.C. dovendosi procedere ad una liquidazione complementare, secondo le su citate regole dell'accertamento integrativo del maggior valore. (V 6478/84, mass n 438053; (V 425/74, mass n 369129; (V 2482/73, mass n 365908; (V 3375/72, mass n 361220; (V 3519/68, mass n 336667).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 20 CORTE COST., Regio Decr. Legge 07/08/1936 num. 1639 art. 21 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 08/03/1945 num. 90 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)