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Sez. 5 - , Ordinanza n. 1149 del 18/01/2018 (Rv. 646893 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Credito d'imposta ai sensi dell'art. 7 della l. n. 388 del 2000 - Equiparazione "ex lege" dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti - Ragioni.
Stato
decisa il 2018-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646893-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di credito d'imposta per incremento occupazionale, l'equiparazione, ai sensi dell'art. 7, comma 11, della l. n. 388 del 2000, dei soci lavoratori di società cooperative ai lavoratori dipendenti vale tanto ai fini di cui al comma l del detto articolo (per il quale "ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il l ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso un credito di imposta") in modo da favorire l'assunzione da parte delle cooperative, quanto rispetto al comma 5, lett. b), della medesima disposizione (a mente della quale "il credito d'imposta di cui al comma l spetta a condizione che i nuovi assunti non abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24 mesi"), allo scopo di agevolare l'occupazione di soggetti privi di un precedente rapporto lavorativo.

Riferimenti normativi: Legge 23/12/2000 num. 388 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)