diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2055 del 25/07/1966 (Rv. 324001 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - NATURA - PATTUIZIONE PER L'IPOTESI DI INADEMPIMENTO O PER QUELLA DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DELLA VERIFICAZIONE DELL'IPOTESI CONSIDERATA DALLE PARTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324001-01

CONTRATTI IN GENERE - CLAUSOLA PENALE - IN GENERE - NATURA - PATTUIZIONE PER L'IPOTESI DI INADEMPIMENTO O PER QUELLA DI RITARDO NELL'ADEMPIMENTO - ACCERTAMENTO DELLA VERIFICAZIONE DELL'IPOTESI CONSIDERATA DALLE PARTI - APPREZZAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La clausola penale consiste nella preventiva liquidazione del danno, convenuta forfettariamente dalle parti per l'ipotesi dell'inadempimento o per quella del ritardo nell'adempimento. La prestazione pattuita e, pero, dovuta solo se si sia verificata la ipotesi, per la quale la penale e stata convenuta. Accertare se si e verificata in concreto l'ipotesi considerata dalle parti e compito del giudice di merito, il quale vi provvede con sovrano apprezzamento di fatto, salvo il controllo, in Sede di legittimita, sulla perfezione logico-giuridica della motivazione, che ne esprime il giudizio conclusivo.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1382

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)