diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1553 del 27/09/1983 Cc. (dep. 07/02/1984) Rv. 162515 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - ATTIVITÀ - CONFERMA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - NORMA DISCIPLINATRICE - ART. 263 TER, TERZO COMMA - NATURA.*
Stato
decisa il 1983-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162515-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - ATTIVITÀ - CONFERMA O REVOCA DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE - NORMA DISCIPLINATRICE - ART. 263 TER, TERZO COMMA - NATURA.*

La norma di cui all'art. 263 ter, terzo comma, cod. proc. pen., che pone l'alternativa tra revoca e conferma del provvedimento restrittivo della libertà personale e non tra revoca e convalida e nemmeno tra revoca e rigetto della richiesta, è una disposizione estensiva e non limitativa dei normali poteri di cognizione del giudice del riesame. Essa indica che non opera il limite dell'effetto devolutivo e che il giudice ha il potere-dovere di integrare la motivazione lacunosa o manchevole del provvedimento impugnato. (V mass n 160024 sull'ultima parte; (V mass n 159248).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 263 ter com. 3, Legge 12/08/1982 num. 532 art. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)