Sez. 1, Sentenza n. 78 del 18/01/1983 Cc. (dep. 27/05/1983) Rv. 159248 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ORDINANZA DI CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE EX ART. 263 TER COD. PROC. PEN. - INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA, QUANTO ALLA MOTIVAZIONE, COL PROVVEDIMENTO OGGETTO DI RIESAME - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - IN GENERE - ORDINANZA DI CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO RESTRITTIVO DELLA LIBERTÀ PERSONALE EX ART. 263 TER COD. PROC. PEN. - INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA, QUANTO ALLA MOTIVAZIONE, COL PROVVEDIMENTO OGGETTO DI RIESAME - LEGITTIMITÀ - FATTISPECIE.*
La ordinanza di conferma del provvedimento restrittivo della libertà personale, pronunciata a norma dell'art. 263 ter, terzo comma, cod. proc. pen., S'integra, quanto alla motivazione, con il provvedimento stesso, del quale si è invocato il riesame; Ond'è che, ai fini in discorso, non è richiesta una specifica elencazione delle ragioni della decisione. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, sono state disattese le deduzioni di nullità dell'ordinanza, condivise dal procuratore generale requirente, per l'omessa enunciazione dei fatti probatori e per la omessa esplicitazione dei criteri di ragione attraverso cui sarebbe stato possibile correlare quei fatti alla ipotesi criminosa contestata). Nulla in termini.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 1, Cod. Proc. Pen. art. 148 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 184, Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Cod. Proc. Pen. art. 263 ter com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)