Sez. L, Sentenza n. 7479 del 14/05/2003 (Rv. 563077 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento ingiurioso - Estremi - Contestazione omessa o generica da parte del datore di lavoro - Licenziamento ingiurioso - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'ingiuriosità del licenziamento non consiste nella contestazione di un fatto lesivo dell'onere e del decoro del lavoratore (essendo tale contestazione dovuta dal datore di lavoro), bensì nella forma del provvedimento e nella pubblicità che venga eventualmente data ad esso, né consiste nel mero difetto di giustificazione del licenziamento o nella genericità della relativa contestazione, essendo sempre necessaria la prova che tale licenziamento, per le forme adottate o per altre peculiarità, sia lesivo della dignità e dell'onore del lavoratore, ed atteso altresì che un licenziamento ingiustificato o non motivato (ovvero motivato sulla base di una contestazione generica) è sicuramente illegittimo e come tale produce un danno risarcibile a norma di legge, ma non è, perciò solo, anche ingiurioso, onde il lavoratore non può pretendere a tale titolo un ulteriore risarcimento ove non provi di aver subito anche un danno diverso da quello derivante dall'essere stato illegittimamente licenziato o da quello consistente nel non aver potuto adeguatamente replicare alle contestazioni mossegli a causa della estrema genericità delle medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 14/06/1966 num. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)