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Sez. L, Sentenza n. 5927 del 05/03/2008 (Rv. 602198 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO | Licenziamento illegittimo - Danno all'integrità psico - Fisica del lavoratore - In conseguenza della mancanza del lavoro e della retribuzione - Risarcibilità - Esclusione - Fondamento - Licenziamento ingiurioso o persecutorio o vessatorio - Comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro - Risarcibilità - Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2008-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602198-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - RISARCIMENTO DEL DANNO

Il danno costituito dalla lesione all'integrità psico-fisica del lavoratore causato esclusivamente dall'illegittimità del licenziamento - evento che, in quanto tale, rientra nella dialettica delle relazioni che si svolgono nell'impresa - va identificato in quello conseguente alla mancanza del lavoro e della relativa retribuzione, per cui, costituendo conseguenza solo mediata ed indiretta (e, quindi, non fisiologica e non prevedibile) del licenziamento, non è risarcibile. Solo in caso di licenziamento ingiurioso (o persecutorio o vessatorio), detto danno è risarcibile, trovando la sua causa, immediata e diretta, non nella perdita del posto di lavoro ma nel comportamento intrinsecamente illegittimo del datore di lavoro, occorrendo, peraltro, la dimostrazione da parte del lavoratore - sul quale incombe il relativo onere probatorio - non solo dell'illegittimità del licenziamento, ma anche del carattere ingiurioso (o persecutorio o vessatorio) del licenziamento stesso, nonchè dell'avvenuta lesione dell'integrità psico-fisica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)