Sez. 1, Sentenza n. 5555 del 19/03/2004 (Rv. 571329 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE | Diritto al mantenimento - Condizioni - Mancato svolgimento di attività lavorativa di uno dei coniugi prima della separazione - Accordo o accettazione dell'altro coniuge - Efficacia - Disciplina del divorzio - Differenza - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE
Il diritto del coniuge separato senza addebito al mantenimento da parte dell'altro è subordinato dall'art. 156 cod. civ. alla condizione che chi lo pretenda "non abbia adeguati redditi propri", a differenza di quanto previsto, in materia di divorzio, dall'art. 5, comma sesto, legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, del divorzio, che condiziona altresì il diritto al fatto che chi lo pretende non possa procurarseli per ragioni oggettive; ciò in quanto se - ad esempio - prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto "per facta concludentia") che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che, a differenza del divorzio, tende a conservare il più possibile tutti gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)