diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7437 del 18/08/1994 (Rv. 487745 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE | Mancata esplicazione di attività lavorativa di uno dei due coniugi prima della separazione - Accordo o accettazione da parte dell'altro coniuge - Efficacia dell'accordo - Permanenza successiva alla separazione.
Stato
decisa il 1994-08-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487745-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE

Agli effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi, se prima della separazione i coniugi hanno concordato, o, quanto meno, accettato (sia pure soltanto "per facta concludentia") che uno di essi non lavorasse, l'efficacia di tale accordo permane anche dopo la separazione, perché la separazione instaura un regime che - a differenza del divorzio, in cui il diritto all'assegno è subordinato alla condizione che chi lo pretende non possa procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive (art. 5, comma sesto, legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987 n. 74) - tende a conservare il più possibile gli effetti propri del matrimonio compatibili con la cessazione della convivenza e, quindi, anche il tenore e il "tipo" di vita di ciascuno dei coniugi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)