Sez. L, Sentenza n. 6048 del 16/04/2003 (Rv. 562206 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Rilevanza delle sole deduzioni e conclusioni dell'atto introduttivo - Esclusione - Necessità di tener conto delle modificazioni intervenute in corso di causa e delle conclusioni definitive - Sussistenza - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA
Ai fini della valutazione da parte della S.C. della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, la individuazione della domanda effettivamente proposta dalla parte nel corso del giudizio di merito va effettuata tenendo conto non solo delle deduzioni e delle conclusioni inizialmente tratte nell'atto introduttivo, ma anche delle precisazioni e specificazioni intervenute in corso di causa e delle conclusioni definitive sottoposte al giudicante. (In applicazione di tale principio di diritto, la S.C. ha ritenuto insussistente il lamentato difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato in un caso in cui la domanda, originariamente proposta contro una società, si era trasformata, nel corso del giudizio di primo grado, in azione contro il socio illimitatamente responsabile, che nel corso del processo si assumeva la titolarità del rapporto di lavoro dedotto in giudizio e la relativa responsabilità).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)