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Sez. 1, Sentenza n. 2574 del 20/03/1999 (Rv. 524348 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA | Tenore letterale della domanda - Rilevanza - Limiti - Accertamento da parte del giudice di merito del contenuto sostanziale della pretesa azionata - Necessità - Violazione del principio della necessità di corrispondenza della pronuncia a quanto richiesto - Conseguenze - Potere dovere della Corte di Cassazione di procedere direttamente all'esame degli atti processuali ed alla loro interpretazione - Sussistenza - Fattispecie in tema di domanda di risarcimento danni da responsabilità contrattuale e o extracontrattuale.
Stato
decisa il 1999-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/524348-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - INTERPRETAZIONE E QUALIFICAZIONE GIURIDICA

Nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda, il giudice del merito non è condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo egli tenere conto, piuttosto, del contenuto sostanziale della pretesa così come desumibile dalla situazione dedotta in causa e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, nonché del provvedimento richiesto in concreto, senza altri limiti che quello di rispettare il principio della corrispondenza della pronuncia alla richiesta, e di non sostituire d'ufficio una diversa azione a quella formalmente proposta. Ove tale principio sia violato - e, quindi, venga denunziato un errore "in procedendo", quale la pronunzia su di una domanda che si afferma diversa da quella inizialmente proposta - la Corte di cassazione ha il potere - dovere di procedere direttamente all'esame e all'interpretazione degli atti processuali e, in particolare, delle istanze e delle deduzioni delle parti. (Nella specie, l'attore aveva chiesto, in citazione, la condanna di una banca alla restituzione di una somma di danaro da lui versata presso una delle filiali dell'istituto - onde consentirne il corrispondente accredito all'estero- e mai accreditatagli dalla banca stessa, mentre l'istituto si era difeso, in comparsa di risposta, sostenendo la propria estraneità al rapporto per infedeltà del direttore della filiale che aveva materialmente ricevuto la somma: il giudice di merito, ritenuto che fosse stata la stessa convenuta ad introdurre un nuovo tema d'indagine nella dialettica processuale, e che le conclusioni formulate dagli attori -che pure, in citazione avevano adombrato una responsabilità "ex contractu" della banca - fossero compatibili con la nuova prospettazione dei fatti, aveva qualificato la relativa domanda sia come azione restitutoria in senso stretto, sia come richiesta risarcitoria fondata sugli artt. 2043, 2049 cod. civ., con pronuncia confermata dalla S.C. che, nell'enunciare il principio di diritto di cui in massima, ha, ancora, ribadito la legittimità della ipotesi di concorso tra responsabilità contrattuale ed aquiliana in relazione ad una stessa situazione di fatto - con conseguente legittimità della coeva proposizione delle relative domande, sia pur sotto il profilo della duplicità del titolo risarcitorio, comportante un distinto regime per ciascuna delle azioni -, pur osservando, ancora, che la domanda di risarcimento danni da responsabilità aquiliana non può essere proposta per la prima volta né in appello, né in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado - fatta salva l'accettazione del contraddittorio -, al fine di ampliare l'originaria domanda fondata su un titolo contrattuale).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2049, Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)