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Sez. U, Sentenza n. 6462 del 06/03/2020 (Rv. 657223 - 01)

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Controllo delle modalità di attuazione della scelta discrezionale - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657223-01

CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE

Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità del preteso vizio di eccesso di potere giurisdizionale in relazione alla decisione del giudice contabile che aveva ravvisato la responsabilità amministrativa di un sindaco, per aver proposto una domanda temeraria di risarcimento del danno da diffamazione a nome del Comune, così determinando la condanna di quest'ultimo al pagamento di elevate spese legali, essendo stata l'introduzione di quel giudizio caratterizzata da colpa grave, in quanto la pretesa diffamazione avrebbe semmai potuto riguardare gli amministratori comunali in proprio, ma non l'ente come tale).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)