Sez. U, Sentenza n. 9680 del 05/04/2019 (Rv. 653785 - 01)
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE | Limiti esterni della giurisdizione contabile - Verifica della compatibilità delle scelte amministrative con i fini pubblici - Controllo delle modalità di attuazione della scelta discrezionale - Riferimento ai criteri di economicità ed efficacia - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
CORTE DEI CONTI - ATTRIBUZIONI - GIURISDIZIONALI - CONTENZIOSO CONTABILE - GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ - IN GENERE
Il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione qualora censuri, non già la scelta amministrativa adottata, bensì il modo con il quale quest'ultima è stata attuata, profilo che esula dalla discrezionalità amministrativa, dovendo l'agire amministrativo comunque ispirarsi a criteri di economicità ed efficacia. (Nella specie, la S.C. ha escluso la configurabilità del preteso vizio di eccesso di potere giurisdizionale, sottolineando che il giudice contabile, a fronte dell'opzione di un piccolo Comune di provvedere alla ristrutturazione dell'indebitamento mediante la stipulazione di un contratto di finanza derivata, non aveva ritenuto fonte di responsabilità la scelta adottata dagli amministratori, bensì la concreta realizzazione ed esecuzione della stessa, in quanto effettuata mediante la stipula, gravemente imprudente, di un contratto di investimento assistito da insufficienti garanzie).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 07/08/1990 num. 241 art. 1 com. 1, Legge 14/01/1994 num. 20 art. 1 com. 1 CORTE COST., Costituzione art. 103 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)