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Sez. L, Sentenza n. 27 del 03/01/2005 (Rv. 578495 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del dirigente - Nozione di "giustificatezza" - Riferimento alle nozioni legali di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento - Necessità - Fattispecie. .
Stato
decisa il 2005-01-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578495-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

In tema di licenziamento dei dirigenti, per quanto non possa affermarsi che la nozione di "giustificatezza" coincida con quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, gli elementi di tale nozione devono essere ricostruiti dal giudice di merito - sulla scorta delle specifiche espressioni letterali delle clausole contrattuali - attraverso il riferimento alle nozioni legali di giusta causa o di giustificato motivo di licenziamento (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto che il giudice di merito non avesse fatto corretta applicazione di questo principio per aver commisurato gli addebiti contestati esclusivamente in termini di lesione del vincolo fiduciario, nulla dicendo in ordine all'eventualità che gli stessi potessero integrare la giustificatezza, nel senso della non arbitrarietà o non pretestuosità, del licenziamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Legge 17/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)