Sez. L, Sentenza n. 12508 del 07/07/2004 (Rv. 574282 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Licenziamento del dirigente - Nozione di "giustificatezza" - Equiparabilità alla nozione legale di giustificato motivo - Esclusione - Criteri di accertamento - Interpretazione della fonte contrattuale - Necessità - Possibilità si perviene ad una nozione simile a quella di giustificato motivo - Ammissibilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
Per quanto non possa affermarsi che la nozione di "giustificatezza" del licenziamento dei dirigenti coincida con quella di giustificato motivo di cui all'art. 3 della legge n. 604 del 1966, gli elementi di tale nozione devono essere determinati dal giudice di merito mediante un'indagine interpretativa della fonte contrattuale compiuta secondo i criteri di cui all'art. 1362 cod.civ., senza che a tal fine possa escludersi il recepimento di nozioni analoghe a quelle previste dalla legge per la generalità dei lavoratori.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che il giudice di merito avesse fatto corretta applicazione di questo principio, individuando a mezzo dell'interpretazione contrattuale il contenuto della nozione di "giustificatezza" del licenziamento di un dirigente Anas come analogo rispetto alle nozioni legali di giusta causa e di giustificato motivo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 17/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)