diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 2756 del 07/06/1989 (Rv. 463024 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ ED INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE DAL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - PORTATA - PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI - INCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463024-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ ED INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - ESCLUSIONE DAL CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - PORTATA - PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI - INCLUSIONE - LIMITI - FATTISPECIE.*

L'esclusione dell'indennità integrativa speciale, istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324, dal calcolo della retribuzione agli effetti del trattamento di fine servizio è esplicitamente sancita dall'art. 1, primo comma, lett. C), della stessa legge, modificato dall'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185, e riguarda - limitatamente al trattamento spettante per il periodo di servizio prestato presso l'o.N.M.i. - anche i dipendenti di tale ente trasferiti agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698, giacché la computabilità di tale indennità con effetto dall'1 gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, concerne solo il personale iscritto all'i.N.A.D.e.L., gestione previdenza, e tale iscrizione, per il personale dell'o.N.M.i., è intervenuta, ai sensi dell'art. 9 della citata legge n. 698 del 1975, solo dopo la cessazione del relativo rapporto. (nella specie, la S.C. ha cassato la statuizione dell'impugnata sentenza circa la computabilità dell'indennità integrativa speciale ai fini dell'indennità di anzianità, premettendo il rilievo dell'avvenuta formazione del giudicato sull'affermazione, da parte della stessa sentenza, della giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia relativa all'indennità di anzianità). (Conf 7226/86, mass n 449296; (Conf 6890/86, mass n 448998).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)