Sez. U, Sentenza n. 6894 del 24/11/1986 (Rv. 448998 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ SULLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. - IN GENERE - PERSONALE DIPENDENTE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ SULLA RETRIBUZIONE AGLI EFFETTI DEL TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO - ESCLUSIONE.*
Con riguardo al trattamento di fine rapporto per i dipendenti della opera nazionale per la maternità e l'infanzia (o.N.M.i.), trasferiti agli enti locali, ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698, e limitatamente al periodo di servizio prestato presso detta opera, deve escludersi la computabilità dell'indennità integrativa speciale (istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324), in forza dell'espressa previsione dell'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185, nonché tenuto conto che la computabilità di tale indennità, con effetto dall'1 gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, si riferisce esclusivamente al personale iscritto all'INADEL, e che tale iscrizione, per gli "ex" dipendenti dell'ONMI, è intervenuta solo dopo la cessazione del relativo rapporto (art. 9 della citata legge n. 698 del 1975). (V 3533/85, mass n 441153; (V 2585/84, mass n 434605).*
Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)