Sez. 5 - , Sentenza n. 21065 del 24/08/2018 (Rv. 650055 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE | Spese relative a più esercizi - Spese di impianto - Nozione - Spese sull'impianto - Inclusione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI CAPITALE - DETERMINAZIONE
In tema di reddito d'impresa, costituiscono spese relative a più esercizi, deducibili nel limite della quota imputabile a ciascuno di essi, i costi sostenuti per migliorie apportate ad immobili condotti in locazione, in quanto la nozione "spese di impianto", ai sensi dell'art. 74 (ora 108), comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, ricomprende quelle effettuate non solo in occasione dell'avviamento o dell'insediamento "dell'impianto" adibito ad attività economica organizzata, ma anche "sull'impianto" durante la vita dello stesso, con addizioni che ne aumentano il pregio o ne garantiscono la funzionalità.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 108 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2426 lett. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)