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Sez. 5, Sentenza n. 14326 del 19/06/2009 (Rv. 608682 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI | Spese relative a più esercizi - Deducibilità ex art. 74, terzo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Modalità - Applicabilità automatica dei criteri legali relativi agli ammortamenti - Esclusione - Indicazione di criteri specifici commisurati alla durata dell'utilità del bene - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608682-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - ALTRI COSTI ED ONERI

In tema di imposte sui redditi, e con riguardo alla determinazione del reddito di impresa, la deducibilità delle spese relative a più esercizi (nella specie, spese per manutenzioni e riparazioni) è subordinata, ai sensi dell'art. 74, terzo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, all'indicazione degli specifici criteri cui commisurare la durata dell'utilità del bene, al fine di stabilirne la quota di costo imputabile a ciascun esercizio: detta disposizione, infatti, a differenza dell'art. 67, secondo comma, del d.P.R. cit., non prevede alcuna tipizzazione dei criteri di esposizione di tali componenti negativi del reddito, con la conseguenza che la ripartizione pluriennale non può aver luogo semplicemente applicando i criteri legali stabiliti per gli ammortamenti.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 74

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)