Sez. 1, Sentenza n. 8560 del 20/10/1994 (Rv. 488167 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Liquidazione introdotta dal D.L. n. 571 del 1979 - Sopravvenienza nel corso del giudizio avverso l'accertamento di maggior valore - Incidenza sull'imposta principale già corrisposta - Esclusione - Incidenza sulla sola imposta complementare.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
La nuova normativa di liquidazione dell'I.N.V.I.M. introdotta dal D.L. 12 novembre 1979 n. 571, convertito nella legge 12 gennaio 1980 n. 2, sopravvenuta nel corso del giudizio avverso l'accertamento di maggior valore rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, non incide sull'imposta principale già corrisposta e non oggetto di specifica contestazione originaria, trattandosi di situazione ormai definita, ma solo sulla imposta complementare, rimanendo controversa a seguito del ricorso contro l'accertamento di valore soltanto l'entità dell'imposta per valori superiori a quelli inizialmente corrisposti.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)