Sez. 1, Sentenza n. 1401 del 19/02/1999 (Rv. 523386 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE | Ricorso avverso l'accertamento di una maggiore imposta complementare - Pendenza al momento dell'entrata in vigore del D.L. n. 571/79 - Successiva definizione della controversia a mezzo di concordato - Criteri di liquidazione ex D.L. n. 571/79 - Applicabilità - Esclusione - Istanza di rimborso della imposta in base ai nuovi criteri - Superamento nel merito, se proposta prima del concordato, ed infondatezza, se proposta successivamente.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE
In tema di INVIM, i nuovi criteri di liquidazione di cui agli artt. 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 643, come novellati dal D.L. 12 novembre 1979, n. 571, convertito in legge 12 gennaio 1980, n. 2, applicabili anche ai rapporti pendenti alla data della loro entrata in vigore, non sono applicabili nella ipotesi di pendenza di ricorso avverso l'accertamento di una maggiore imposta (complementare), qualora tale imposta sia stata poi definita a seguito di concordato, atteso che la chiusura della vertenza sulla imposta complementare determina la definizione di ogni questione anche sull'imposta principale. Pertanto, la richiesta di rimborso dell'INVIM in base ai nuovi criteri, proposta quando il rapporto è ancora pendente, intervenuto il concordato è superata nel merito per avere il contribuente definito l'imponibile in accordo transattivo con l'Ufficio finanziario, che, rinunciando al suo accertamento per parte o per tutta la complementare in esso liquidata, rende così definitiva l'imposta principale già pagata e rientrante in quella di cui al concordato stesso; tale richiesta è, invece, infondata, se successiva alla data della definizione del rapporto, atteso che dopo tale data è comunque vietata ogni riliquidazione dell'imposta in base ai nuovi criteri più favorevoli al contribuente, come ogni altra rideterminazione del dovuto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 75, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 14 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 15 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 31 CORTE COST., Decreto Legge 12/11/1979 num. 571 CORTE COST., Legge 12/01/1980 num. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)