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Sez. 3, Sentenza n. 1431 del 15/09/1970 (Rv. 347228 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - EFFICACIA PRECLUSIVA - RIFERIMENTO AI MERI FATTI MATERIALI E NON ANCHE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*
Stato
decisa il 1970-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347228-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - EFFICACIA PRECLUSIVA - RIFERIMENTO AI MERI FATTI MATERIALI E NON ANCHE ALL'ELEMENTO SOGGETTIVO.*

La sentenza penale ha autorita di cosa giudicata nel giudizio civile, in relazione al rapporto in questo dedotto, se il diritto sul quale si controverte dipende dall'accertamento dei fatti materiali acclarati nel giudizio penale mentre la efficacia preclusiva non concerne le considerazioni sull'elemento soggettivo dell'Azione o quegli accertamenti che non costituiscono gli antecedenti logici necessari della intestazione, ma che per mera incidenza appaiono a questa connessi. Il giudicato, quindi, costituito, ai sensi dell'art 28 cod proc pen, sui fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale non impedisce al giudice di valutare i fatti stessi sotto altro profilo giuridico ai fini della decisione della controversia sottoposta al suo esame, poiche l'autorita di esso e limitata agli elementi intesi nella loro realta fenomenica e materiale, spogli dell'elemento subiettivo e di ogni qualificazione giuridica. (V 82'70 mass n 344760).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)