diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2161 del 24/07/1973 (Rv. 365380 - 01)

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - LIMITI ALLA VINCOLATIVITA - ASSOLUZIONE DALL'IMPUTAZIONE DI COSTRUZIONE SENZA LICENZA - REIEZIONE DELLA DENUNCIA DI NUOVA OPERA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365380-01

GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - FATTO MATERIALE - LIMITI ALLA VINCOLATIVITA - ASSOLUZIONE DALL'IMPUTAZIONE DI COSTRUZIONE SENZA LICENZA - REIEZIONE DELLA DENUNCIA DI NUOVA OPERA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

Ai sensi dell'art 28 cod proc pen il giudicato penale vincola il giudice civile solo per quanto riguarda l'accertamento dei fatti materiali intesi nella loro realta fenomenica ed oggettiva, senza precludere una diversa valutazione dei medesimi sotto altro profilo giuridico decisivo agli effetti della controversia sottoposta al suo esame. Pertanto, proposta denuncia di nuova opera e chiesto l'abbattimento della costruzione sostenendosi nel merito che la costruzione effettuata viola le distanze legali, l'accertamento del giudice penale - che abbia assolto il convenuto dall'imputazione di costruire senza licenza considerando trattarsi non di nuovo corpo di fabbrica ma di riattamento di manufatto preesistente, ferme restando le caratteristiche strutturali volumetriche - non importa automaticamente un rigetto della domanda di merito, sul solo riflesso di un accertato difetto di 'novità della costruzione. Tale accertamento, se puo immediatamente riflettersi sulla fase cautelare del procedimento di nunciazione, imponendo al giudice civile di non concedere le richieste cautele, non spiega alcun effetto determinante sulla successiva fase di merito, riguardante la pretesa di demolizione della costruzione (a prescindere dalla sua 'novità o 'vetustà) per violazione delle norme sulle distanze. Al riguardo l'elemento temporale puo aver rilievo, ove fondatamente invocato, a giustificazione della pretesa di tenere il fabbricato a distanza inferiore a quella legale, ma solo dopo un previo accertamento di fatto circa la rispondenza della costruzione alle Disposizioni di legge in tema di distanze. (V sulla prima parte 3501/71, mass n 355139; 590/71, mass n 350301; (V sulla prima parte 1431/70, mass n 347228; 1187/70, mass n 340809).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1171 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)