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Sez. 1 - , Ordinanza n. 2955 del 08/02/2021 (Rv. 660564 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Procura alle liti - Posteriorità - Certificazione della data di rilascio - Speciale potestà asseverativa del difensore - Data anteriore a quella di pubblicazione del decreto impugnato - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2021-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660564-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In materia di protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 35 bis, comma 13, del d.lgs n. 25 del 2008, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. Ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie allegata all'atto) indichi, quale sua data di conferimento, un giorno anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione certificatore la sola autentica della firma, né il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)