Sez. 1 - , Ordinanza n. 15211 del 16/07/2020 (Rv. 658251 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Art. 35 bis, comma 13 d.lgs. n. 25 del 2008 - Procura alle liti apposta su foglio materialmente congiunto - Mancata indicazione degli estremi del provvedimento impugnato - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, l'art. 35 bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008 stabilisce che la data della procura speciale a ricorrere in cassazione sia espressamente certificata dal difensore, sicché deve essere dichiarato inammissibile il ricorso ove la procura ad esso relativa, ancorché rilasciata su un foglio materialmente congiunto al medesimo ricorso e recante una data successiva al deposito del decreto impugnato, non indichi gli estremi di tale provvedimento, né altri elementi idonei ad identificarlo, come il numero cronologico ovvero la data del deposito o della comunicazione, poiché tale procura non soddisfa il requisito della specialità richiesto dall'art. 365 c.p.c.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35 bis com. 13, Decreto Legge 17/02/2017 num. 13 art. 21 com. 1, Legge 13/04/2017 num. 46, Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 lett. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)