Sez. L - , Sentenza n. 4621 del 22/02/2017 (Rv. 643268 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Impiego pubblico contrattualizzato - Conferimento incarichi dirigenziali - Nomina di soggetto esterno - Condizioni - Motivazione del provvedimento - Necessità - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE
In tema di conferimento di incarichi dirigenziali, costituisce regola immanente al sistema, corrispondente ad una finalità di economicità, efficienza e buona amministrazione, il principio, esplicitato dal terzo periodo del comma 6 dell'art. 19 del d.lgs. n. 165 del 2001, come riformulato dal d.lgs. n. 150 del 2009, secondo cui la nomina di un soggetto esterno alla P.A. è condizionata alla previa verifica dell'insussistenza, all'interno dei ruoli organici, di una professionalità equivalente, e la motivazione del provvedimento di nomina è funzionale alla verifica esterna del rispetto di tale vincolo, anche ai fini del controllo della Corte dei Conti sugli atti di conferimento dei predetti incarichi.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 40 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)