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Sez. L - , Sentenza n. 6308 del 08/03/2021 (Rv. 660629 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE | Impiego pubblico contrattualizzato - Regione - Conferimento incarichi dirigenziali a soggetti esterni ex art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - Condizioni - Omissione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009.
Stato
decisa il 2021-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660629-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI REGIONALI, PROVINCIALI, COMUNALI - IN GENERE

In tema di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni da parte delle Regioni, l'obbligo di motivazione e la mancanza di professionalità adeguate all'interno dell'ente, sono condizioni di validità del conferimento introdotte a seguito delle modifiche apportate all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, dall'art. 40, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 150 del 2009, di cui la lett. f) dello stesso comma ha previsto l'applicazione diretta anche alle amministrazioni regionali e non statali; ne consegue che, in assenza di una norma imperativa che preveda la relativa sanzione, va esclusa la nullità ex art. 1418 c.c. di un provvedimento di nomina privo di tali requisiti, adottato in data antecedente a tale estensione. (Fattispecie in tema di incarichi conferiti dalla Regione Calabria ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 31 del 2002).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 19 com. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 art. 40 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge Reg. Calabria 07/08/2002 num. 31 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)