Sez. 2 - , Ordinanza n. 28885 del 18/10/2023 (Rv. 669198 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Liquidazione del compenso dell’avvocato a carico del cliente - Criterio del petitum o del decisum - Art. 5, commi 1 e 2, del d.m. n. 55 del 2014 - Applicazione - Criteri.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
In tema di liquidazione degli onorari dell'avvocato a carico del cliente, ai fini della determinazione del valore della controversia, il giudice è tenuto ad accertarne quello l'effettivo e, qualora esso risulti dalla liquidazione in una misura sensibilmente diversa da quella oggetto della domanda, deve adeguarne l'ammontare al concreto importo oggetto della decisione.
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 1, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)