Sez. 2, Ordinanza n. 688 del 09/01/2024 (Rv. 669925-01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA | Liquidazione del compenso dell’avvocato per prestazioni giudiziali - Criterio del decisum - Ulteriore somma riconosciuta in favore del cliente in sede di giudizio di appello - Parametro del complessivo decisum in appello anche per determinare il compenso per il giudizio di primo grado - Sussistenza - Fondamento.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - VALORE DELLA CAUSA
In tema di liquidazione dei compensi per l'esercizio della professione forense, nella determinazione del valore della controversia secondo il criterio del decisum, laddove la sentenza di secondo grado abbia riconosciuto all'appellante una somma maggiore di quella tributatagli dal primo giudice, il decisum, con riguardo alla controversia complessivamente considerata, va parametrato a quello del giudice dell'impugnazione, in virtù dell'effetto sostitutivo tipico dell'appello.
Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Legge 31/12/2012 num. 247 CORTE COST., Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6, Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)