Sez. L, Sentenza n. 9925 del 23/11/1994 (Rv. 488786 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Verifica della richiesta e corresponsione di quanto dovuto - Termine di novanta giorni per l'ente erogatore - Incidenza sul regime giuridico del rapporto obbligatorio - Esclusione - Regole comuni in tema di esigibilità dei crediti - Operatività.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
La disposizione dell'ottavo comma della norma finale n. 1 del d.P.R. 23 marzo 1988 n. 119 (di recezione dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti dei professionisti convenzionati con il servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833), che prevede per l'ente erogatore un termine di novanta giorni per procedere alla verifica della richiesta ed alla corresponsione di quanto dovuto, in relazione alle disponibilità finanziarie derivanti dai provvedimenti di ripiano dei rispettivi esercizi finanziari, costituisce una norma interna di carattere organizzativo che ha come destinatario esclusivo l'ente pubblico e non incide sul regime giuridico del rapporto obbligatorio, per il quale (in mancanza di disposizioni legislative prevedenti regimi particolari per i crediti dei privati) trovano applicazione le regole comuni in tema di esigibilità dei crediti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1183, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)