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Sez. L, Sentenza n. 9134 del 29/08/1995 (Rv. 493797 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute da una U.S.L. ad un medico in regime di convenzione - Decorrenza dalla data di maturazione del credito ex art. 429 cod. proc. civ. - Art. 2, punto 4, d.P.R. n. 120 del 1988 circa la dipendenza della corresponsione di dette somme dalle disponibilità finanziarie - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493797-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)

Ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., applicabile in presenza di un credito esigibile, anche se non liquido, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sulle somme che la U.S.L. è tenuta a versare ad un medico in regime di convenzione per le prestazioni da questo fornite, sono dovuti dalla data di maturazione del credito; infatti il principio secondo cui per i pagamenti delle amministrazioni pubbliche l'esigibilità non è condizionata dal compimento delle procedure contabili, è valido anche nei confronti della U.S.L., per la quale l'art. 2, punto 4, del d.P.R. 23 marzo 1988 n. 120, di ricezione dell'accordo collettivo stipulato ai sensi dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 - secondo il quale l'ente erogatore procede, entro i novanta giorni successivi alla verifica della richiesta, alla corresponsione di quanto dovuto in relazione alle disponibilità finanziarie derivanti dai provvedimenti di ripiano dei rispettivi esercizi finanziari - pone una norma - la cui interpretazione da parte del giudice di merito può essere denunciata in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - di carattere meramente organizzatorio ed interno, che non incide sul regime giuridico del rapporto obbligatorio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 23/03/1988 num. 120 art. 2, Cod. Proc. Civ. art. 360 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)