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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 24696 del 23/11/2011 (Rv. 620457 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale (anche se non necessaria ed automatica) della lunghezza eccessiva del processo - Configurabilità - Sussistenza del danno non patrimoniale in caso di non ricorrenza di circostanze idonee ad escluderlo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2011-11-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620457-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari le quali facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente. (Nella specie, è stato ritenuto idoneo, al fine di escludere la sussistenza del patema d'animo, non la sola condotta neghittosa tenuta dalla parte che non ha sollecitato la decisione, ma anche il disinteresse mostrato all'esito del giudizio, talmente evidente da provocare la perenzione del medesimo, avendo il ricorrente omesso di attivarsi per richiedere la fissazione dell'udienza, pur a fronte della certezza che nessuna decisione sul merito sarebbe stata assunta, in base all'art. 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205).

Riferimenti normativi: Legge 21/07/2000 num. 205 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)