Sez. 1, Sentenza n. 19666 del 13/09/2006 (Rv. 593379 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Equa riparazione (diritto alla) - Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Conseguenza normale (anche se non necessaria o automatica) della lunghezza eccessiva del processo - Configurabilità - Prova del pregiudizio non patrimoniale subito - Necessità - Esclusione - Ricorrenza di circostanze idonee ad escludere il danno - Fattispecie.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, il danno non patrimoniale è conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali: sicché, pur dovendo escludersi la configurabilità di un danno non patrimoniale "in re ipsa" - ossia di un danno automaticamente e necessariamente insito nell'accertamento della violazione -, il giudice, una volta accertata e determinata l'entità della violazione relativa alla durata ragionevole del processo secondo le norme della citata legge n. 89 del 2001, deve ritenere sussistente il danno non patrimoniale ogniqualvolta non ricorrano, nel caso concreto, circostanze particolari che facciano positivamente escludere che tale danno sia stato subito dal ricorrente (nelle specie, è stato ritenuto idoneo, in diritto, a superare la presunzione di dannosità derivante dall'eccesso di durata del giudizio - e pertanto a determinare il rigetto della domanda di equa riparazione pronunciata dal giudizio di merito - il rilievo, nella sentenza impugnata, che nel decreto di citazione a giudizio per il reato di ricettazione fosse stata fissata per il dibattimento un data così lontana da implicare che necessariamente il reato si sarebbe estinto per prescrizione, di tal che neppure nel periodo di tempo successivo alla notifica del decreto il ricorrente aveva avuto reale incertezza sull'esito per lui favorevole della vicenda giudiziaria, onde nessun patema d'animo o sofferenza psichica egli poteva aver sofferto).
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)