Sez. 1, Sentenza n. 2511 del 05/05/1989 Ud. (dep. 22/02/1990) Rv. 183430 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE - PUTATIVITÀ DELLA ATTENUANTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE - PUTATIVITÀ DELLA ATTENUANTE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Per il riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente la convinzione dello agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo a valori effettivamente apprezzabili dal punto di vista etico; valori riconosciuti preminenti dalla coscienza della collettività e che nulla hanno in comune con il movente egoistico dell'autore del reato. L'attenuante de qua, infatti, non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esista soltanto nell'erronea opinione dell'agente non potendo questa circostanza sottrarsi alla disciplina generale dell'art. 59 cod. pen. in base alla quale le aggravanti e le attenuanti devono essere considerate nella loro realtà oggettiva per cui nessuna efficacia può avere l'elemento putativo. (nella specie la Corte ha ritenuto legittimo il diniego di concessione dell'attenuante in questione agli autori di un attacco armato nell'aereoporto di Roma, che per soddisfare gli scopi del terrorismo internazionale, avevano ucciso pacifici cittadini di varia nazionalità). (Conf mass n 167551, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)