Sez. 5, Sentenza n. 714 del 10/12/1984 Ud. (dep. 22/01/1985) Rv. 167551 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE - ELEMENTI - PUTATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - MOTIVI DI PARTICOLARE VALORE MORALE O SOCIALE - CIRCOSTANZE NON CONOSCIUTE O ERRONEAMENTE SUPPOSTE - ELEMENTI - PUTATIVITÀ - ESCLUSIONE.*
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante del motivo di particolare valore morale o sociale, non è sufficiente la sussistenza di motivi apprezzabili, ma oggettivamente privi di un elevato valore etico o sociale, né la convinzione soggettiva dell'agente di essere spinto da tali motivi, essendo esclusa, in base all'art. 59 cod. pen., ogni Rilevanza alla putatività delle attenuanti (o delle aggravanti) che devono sussistere realmente. (Conf mass n 140056; (Conf mass n 137837).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 59, Cod. Pen. art. 62 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)