Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22860 del 28/10/2014 (Rv. 633187 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Requisito ex art. 366, n. 3, cod. proc. civ. - Mancanza - Inammissibilità - Ricavabilità dai motivi di ricorso - Esclusione - Ricorso avverso sentenza resa all'esito di giudizio di rinvio - Essenzialità del requisito - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
È inammissibile per violazione dell'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., il ricorso del tutto privo della sommaria esposizione dei fatti di causa - che non possono ricavarsi dai motivi di ricorso, i quali, in quanto deputati a esporre le linee difensive, anche ove alludano alle fasi del giudizio, non compiono una precisa enucleazione degli stessi - la cui enunciazione è tanto più essenziale ove il ricorso per cassazione sia rivolto verso una decisione della corte d'appello, pronunciata in sede di rinvio ex art. 394 cod. proc. civ., assolvendo, in tale evenienza, alla funzione di delimitazione dei confini del giudizio di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)