Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 784 del 16/01/2014 (Rv. 629757 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Osservanza del requisito di cui all'art. 366, n. 3 cod. proc. civ. - Pedissequa riproduzione letterale del contenuto degli atti processuali - Inidoneità - Rispetto del requisito per estrapolazione dall'illustrazione dei motivi - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
In tema di ricorso per cassazione, il principio per cui il requisito di cui all'art. 366, n. 3, cod. proc. civ., non è rispettato ove il ricorrente abbia riprodotto pedissequamente l'intero, letterale contenuto degli atti processuali con conseguente inammissibilità del ricorso, va inteso nel senso che una simile struttura del ricorso esclude che l'esposizione sommaria dei fatti di causa possa desumersi per estrapolazione dall'illustrazione del o dei motivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)