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Sez. 3, Sentenza n. 6954 del 06/06/1996 Ud. (dep. 09/07/1996) Rv. 205721 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Sversamento di gasolio - Dovuto a rottura di turbo di raccordo della pompa - Reato di scarico senza autorizzazione - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/205721-01

Acque

In tema di tutela delle acque dall'inquinamento, integra il reato di cui all'art. 21, comma primo, legge 10 maggio 1976, n. 319 lo scarico, senza autorizzazione, dovuto alla rottura di un tubo di raccordo della pompa, di gasolio per autotrazione in una canaletta consortile irrigua. Infatti, la norma di cui all'art. 21 citato si applica a qualsiasi scarico, anche singolo e occasionale, non inerente, cioè, ad una tipologia produttiva, poiché anche uno scarico singolo o sporadico può provocare quegli effetti ambientali negativi che la norma in esame punisce; né l'impossibilità della previa autorizzazione sottrae lo scarico occasionale all'ipotesi di cui all'art. 21, comma primo, legge n. 319 del 1976, poiché la punibilità sussiste per il fatto in sè dello scarico effettuato al di fuori del limite normativo, costituito dalla previa autorizzazione. (Nella specie è stato altresì escluso il caso fortuito, poiché, lo sversamento di gasolio, secondo gli accertamenti compiuti nel giudizio di merito, era ascrivibile alla condotta negligente dell'imputato, essendo la rottura del tubo, comunque, collegabile ad una omissione colpevole dell'imputato).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)