diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 2673 del 07/12/1994 Ud. (dep. 16/03/1995) Rv. 201977 - 01

Acque | Tutela dall'inquinamento - Scarichi rilevanti ai fini delle sanzioni penali - Individuazione - Consegna di merce allo stato liquido (gasolio) che tracimi e penetri in profondità nel suolo - Applicabilità della legge n. 319 del 1976 - Esclusione - Fattispecie: annullamento di sentenza di condanna ex art. 21, primo e terzo comma.
Stato
decisa il 1994-12-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/201977-01

Acque

Esula dal campo di applicazione della legge 1 maggio 1976, n. 319, in tema di tutela delle acque dall'inquinamento, il fatto della consegna di una merce allo stato liquido (nella specie operazione di carico di gasolio preordinata al suo utilizzo) che - a causa degli incauti comportamenti di chi effettui la consegna e di chi la consegna riceva - per l'incapienza della cisterna in cui venga scaricata, tracimi e penetri in profondità nel suolo. Infatti, sono rilevanti ai fini delle sanzioni penali soltanto gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e civili, il cui oggetto postula la pregressa produzione o utilizzazione delle sostanze, delle quali coloro che operano nell'insediamento si disfano siccome esse non più utili, sicché ogni dilatazione della nozione di scarichi al di là della provenienza da insediamento sarebbe impedita dal principio di legalità di cui all'art. 25 della Costituzione, che nella legge penale diventa di stretta legalità. (Fattispecie relativa ad annullamento, perché il fatto non costituisce reato, di sentenza di condanna del dipendente della ditta fornitrice e del dipendente della banca committente per i reati di scarico senza autorizzazione e scarico eccedente i limiti di accettabilità, di cui ai commi primo e terzo legge 10 maggio 1976, n. 319).

Riferimenti normativi: Costituzione art. 25, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)