diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4102 del 28/06/1980 (Rv. 408007 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - PERIMENTO DELL'EDIFICIO - IN GENERE - NOZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1128 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO A SCOPO DI RICOSTRUZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1980-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408007-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - PERIMENTO DELL'EDIFICIO - IN GENERE - NOZIONE - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 1128 COD CIV - APPLICABILITA - CONDIZIONI - DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO A SCOPO DI RICOSTRUZIONE - ESCLUSIONE.*

Agli effetti dell'art 1128 cod civ per perimento dell'edificio condominiale deve intendersi il materiale venir meno del bene, determinato da fatti o avvenimenti accidentali, cui sia rimasta estranea la volonta dei condomini: ne consegue che la disciplina contenuta nella norma suddetta non puo trovare applicazione, di regola, nell'ipotesi di demolizione dell'edificio a scopo di ricostruzione, salvo il caso che le demolizioni si siano rese necessarie per evitare crolli conseguenti alla vetusta dello edificio, che avrebbero potuto cagionare danni a persone o cose. In tale ipotesi, infatti, il perimento dell'edificio si verifica a seguito di rovina per vetusta di entita tale da rendere necessaria la demolizione delle parti pericolanti e deve trovare disciplina nel citato art 1128. (V 1663/74, mass n 369844).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1128

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)