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Sez. 2, Sentenza n. 1663 del 06/06/1974 (Rv. 369844 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - PERIMENTO DELL'EDIFICIO - PARZIALE O TOTALE - NORMATIVA DELL'ART 1128 COD CIV - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1974-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369844-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - CONTRIBUTI E SPESE CONDOMINIALI - SPESE DI RICOSTRUZIONE (RIPARTIZIONE) - PERIMENTO DELL'EDIFICIO - PARZIALE O TOTALE - NORMATIVA DELL'ART 1128 COD CIV - LIMITI DI APPLICABILITA.*

Sia avuto riguardo al significato letterale che alla ratio delle Disposizioni dettate dall'art 1128, primo e secondo comma, per l'ipotesi di perimento totale o parziale dell'edificio in condominio, e da ritenere che, mediante esse, siano stati disciplinati - in Mancanza di diverse convenzioni tra le parti - solo gli effetti della distruzione totale o parziale per cause estranee alla volonta dei condomini.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1128 com. 1, Cod. Civ. art. 1128 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)