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Sez. 1, Sentenza n. 2604 del 09/07/1976 (Rv. 381400 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE EMESSE IN SECONDO GRADO - REVOCAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381400-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (VECCHIO RITO) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - RICORSO PER REVOCAZIONE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - DECISIONI DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE EMESSE IN SECONDO GRADO - REVOCAZIONE - AMMISSIBILITA.*

L'ora abrogato art 44 RDL n 1516 del 1937, nel riferire l'istituto della revocazione alle decisioni delle commissioni provinciali delle imposte, non aveva carattere tassativo, e pertanto, data la natura generale dell'istituto della revocazione, tale impugnazione era ammissibile anche contro le decisioni della commissione centrale delle imposte, emesse in secondo grado.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 395 CORTE COST., Regio Decr. 08/07/1937 num. 1516 art. 44

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)